L'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana statuisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Al primo comma dell'art. 97 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, è precisato che «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». Uno degli strumenti attuativi del dettato Costituzionale può essere quello della figura del Difensore Civico. All'art. 11 del TUEL si riporta che «Lo Statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico». La figura del Difensore Civico – secondo quanto specificato dall'art. 170 dello Statuto del Comune di Erice «svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini». NOMINA Egli – a norma dell'art. 171 -, quindi, viene «nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva all'insediamento e comunque entro 90 giorni. Dopo due esperimenti di voto infruttuosi avvenute in distinte sedute la nomina avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati». L'art. 108 dello Statuto di Trapani, invece, precisa che esso viene eletto «con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Dopo due esperimenti di voto infruttuosi attivati in distinte sedute la nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati». La sua carica dura «cinque anni». «Il difensore civico cessato dalla carica, per naturale scadenza della funzione, è rieleggibile per una sola volta» (art. 108 dello Statuto di Trapani, valido anche per Erice). In merito alla qualifica, l'art. 172 dello Statuto di Erice, chiarisce che la nomina «deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa». Gli Statuti prevedono che «Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori Comunali». COMPETENZE Secondo l'art. 173 dello Statuto di Erice «Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati». Analoghe competenze sono riportate dall'art. 106 dello Statuto comunale di Trapani. «Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati». Compito residuale quello previsto dall'art. 161 dello Statuto di Erice è quello di «decidere sull'ammissibilità della proposta [di iniziative popolari, NdR] ed a relazionare sulla stessa», all'interno di una cosidetta «Commissione dei garanti composta dal segretario generale, dall'Avvocato del Comune». L'art. 174 dello Statuto ricorda, inoltre, che «II difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella sessione primaverile e resa pubblica». L'art. 107 dello Statuto di Trapani, specifica, in proposito «mediante affissione all’albo dell’ente per trenta giorni consecutivi». |