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IVA PER CASSA: NUOVA POSSIBILITA'

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Molti i soggetti che potrebbero essere interessati all'applicazione dell'IVA per cassa.

Già dal 1 dicembre 2012, infatti, è possibile applicare questo nuovo regime che permette di posticipare il pagamento dell’imposta al momento in cui si incasseranno le fatture.


I soggetti che possono avvalersi di questo nuovo regime sono coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Nel volume d’affari rientrano anche le stesse operazioni per cassa e le operazioni per le quali è esclusa l’applicazione dello speciale regime.

E' opportuno sottolineare che al differimento dell’IVA corrisponde anche un differimento della detrazione sugli acquisti, che a sua volta sorge al momento del pagamento.

 

Ai fini della liquidazione dell'iva da versare all'erario si deve tenere conto delle date di pagamento e non più di quelle di emissione fattura: le fatture emesse inoltre devono riportare la dicitura “operazione con IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del Dl 83/2012”, esprimendo così il cosiddetto “comportamento concludente”.

L’opzione esercitata dura automaticamente per tre anni, a meno che l’azienda superi il limite di fatturato dei 2 milioni di euro: superata tale soglia,tutta l’imposta ancora sospesa relativa alle operazioni effettuate durante la permanenza del regime diventa esigibile.

Sostanzialmente, dopo lo “sforamento” si torna al regime ordinario.

L’opzione non è applicabile a una serie di operazioni. In particolare per le operazioni attive restano esclusi i regimi speciali di determinazione dell’imposta, per quelle passive sono esclusi gli acquisti con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge), le cessioni intracomunitarie, le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi IVA. Queste operazioni seguono le regole ordinarie. Così, chi svolge sia attività in regime speciale sia attività ordinarie potrà aderire all’IVA per cassa solo per le operazioni effettuate in regime normale, previa separazione della contabilità e dopo aver comunque verificato il rispetto del limite del volume d’affari.

La nuova IVA per cassa diventa esigibile o al momento del pagamento oppure decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione (lo stesso vale per la detrazione). Può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.  

Last modified on
Vito Fiorino

Dottore commercialista e revisore dei conti.

 

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