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730 e deduzioni: Il Fondo sanitario

20 Marzo 2013 by Vito Fiorino

Il periodi che si sta avvicinando è quello delle dichiarazioni dei redditi.

Con l’avvicinarsi di questa scadenza nascono i dubbi e le perplessità, sopratutto per qual che riguarda gli oneri che è possibile dedurre dal reddito imponibile.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera pervenuta alla nostra redazione:

Buongiorno, nel 2012 ho versato contributi ad un fondo sanitario per me, mia moglie pensionata non a carico e mio figlio a carico, posso detrarre tutti i contributi versati dal mod. 730?
Grazie e cordiali saluti.
Lauro

—

Caro sig. Lauro,

Sono deducibili i contributi versati ai Fondi Integrativi al Servizio Sanitario Nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con Decreto del Ministro della Salute del 19 marzo 2008.
La deduzione compete per un importo massimo di Euro 3.615,20. Nel conteggio di tale limite si devono ricomprendere anche i contributi già dedotti dal sostituto d’imposta ed indicati al punto “Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali” (punto 129 del CUD2012).
Tale Decreto ha sancito che rientrano negli ambiti di intervento di tali Fondi, oltre alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie di prevenzione cura e riabilitazione, anche:
a) prestazioni socio sanitarie di cui all’articolo 3 septies del D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992,  e successive modificazioni, nonché le prestazioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 328 del 8 novembre 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
b) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
La deduzione compete anche se la spesa viene sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico. In tale ipotesi la deduzione deve essere calcolata sulla parte da questi ultimi non dedotta.

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